SCEGLIERE LA FORMA SOCIETARIA MIGLIORE

SCEGLIERE LA FORMA SOCIETARIA MIGLIORE

Definire a priori quale sia la forma societaria più conveniente è impresa ardua e, soprattutto, può essere fuorviante, perché il discorso spesso si riduce alla sterile ricerca della migliore forma societaria per pagare meno tasse, senza considerare le vere esigenze imprenditoriali. Occorre sapere, invece, che in realtà non esiste una forma societaria migliore di altre, ma solo quella più adatta alle specifiche esigenze. Scegliere la forma societaria giusta per la propria attività è, pertanto, fondamentale. Sottovalutare questo passaggio potrebbe generare un errore strategico non da poco che produrrà i suoi effetti nel tempo. Fattori da considerare nella scelta La scelta della forma societaria dipende da vari fattori, tra cui: • Dimensione e Tipo di Attività: Diverse strutture si adattano meglio a seconda delle dimensioni e del settore di attività dell’impresa – una società di persone è più adatta ad una attività artigianale (meccanico) rispetto alla società di capitale. • Necessità di regolare i rapporti tra i soci ( statuto, cessione quote, successione agli eredi) • Responsabilità dei Soci: La responsabilità limitata o illimitata può influenzare la decisione. • Livelli di Rischio Che si è disposti a correre. • Esigenze di Capitale e Finanziamento: Alcune forme societarie facilitano l’accesso a finanziamenti esterni. • Regime Fiscale e Onere Burocratico: Ogni forma societaria ha implicazioni fiscali e burocratiche diverse. Tra le varie tipologie di forme giuridiche è possibile individuare:  L’impresa individuale è la forma giuridica più semplice perché non prevede particolari adempimenti: solo l’apertura di una partita IVA. Caratteristiche: • L’imprenditore individuale ha una responsabilità illimitata nei confronti dei creditori e ne risponde con tutti i suoi beni, anche quelli personali. • Non è richiesto un capitale sociale minimo per avviare l’attività. • È sufficiente la semplice iscrizione alla Camera di Commercio della provincia in cui ha sede l’impresa individuale. • Semplicità della tenuta della contabilità. • Non c’è l’obbligo di redazione del bilancio. • Spesso hanno una limitata affidabilità creditizia. • Costi di gestione limitati. Per le ditte individuali il codice civile prevede la possibilità di costituire l’impresa familiare. Occorre l'esistenza di uno dei seguenti rapporti di parentela o affinità: 1. coniugio; 2. parentela entro il terzo grado (padre, madre, nonno/a, nipote, fratello, sorella, bisnonno/a, pronipote…); 3. affinità entro il secondo grado (suocero/a, figlio/a del coniuge, nonno/a del coniuge); Decorre da subito se costituita entro 20 gg o dall’anno successivo se costituita dopo.  l’azienda no profit (sono enti senza scopo di lucro che svolgono attività di interesse generale e di utilità sociale senza che il profitto possa essere suddiviso tra i soci).  Il libero professionista è, invece, un lavoratore autonomo che presta servizi, normalmente intellettuali, verso diversi clienti e su vari progetti: per tale motivo non è una impresa. SOCIETA’ DI PERSONE L’elemento comune che caratterizza principalmente la società di persone è la personalità giuridica che corrisponde ai soci stessi. I soci, quindi, possono essere titolari di diritti e doveri, però in caso di inadempienze, hanno una responsabilità illimitata e solidale. Illimitata perché, qualora non fossero più in grado di pagare i creditori con il patrimonio aziendale, dovranno risponderne anche con il patrimonio personale. Solidale perché rispondo dei debiti anche se contratti, sempre in nome e per conto della società, da un altro socio. Le società di persone non necessitano di versamento di un capitale minimo. • Non è richiesto un capitale sociale minimo per avviare l’attività. • La costituzione della società di persone avviene per atto pubblico in presenza di un notaio, tranne che per la società semplice (s.s.) per la quale non è necessaria alcuna scrittura se non nel caso in cui i soci conferiscano nella società beni immobili • Le decisioni dei soci possono essere prese anche informalmente senza la necessità di convocare un’assemblea dei soci. • Obbligo di redigere un rendiconto annuale: si tratta di un vero e proprio bilancio che tuttavia non è reso pubblico come invece è richiesto alle società di capitali. • La tassazione fa riferimento ai soci, cioè alla parte di reddito prodotto e proporzionale alla quota di capitale che i soci hanno conferito. • Le società di persone possono scegliere la contabilità semplificata. Rientrano in queste tipologie di società:  Società in nome collettivo (S.N.C.) Anche per la SNC, i soci si assumono la responsabilità illimitata e solidale. Perciò il rischio è che il socio debba rispondere con il patrimonio personale. Queste società sono invece soggette a fallimento.  Società in accomandita semplice (S.A.S.) La SAS si caratterizza per la presenza di due tipologie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti. I primi, hanno la responsabilità illimitata e solidale riguardo le obbligazioni, in più a loro spetta l’amministrazione e gestione della società. I secondi invece sono soci con responsabilità nei confronti delle obbligazioni, ma proporzionalmente alla quota societaria di cui dispongono. Ma con una possibile eccezione: se un socio accomandante accetta che anche il suo nome sia incluso nella ragione sociale della società, la sua responsabilità nei confronti delle obbligazioni diventa illimitata e solidale come quella dei soci accomandatari. Gli accomandanti hanno responsabilità limitata al capitale versato, mentre gli accomandatari hanno responsabilità illimitata e solidale, purchè non partecipino alla gestione delle società – caso in cui perdono la qualifica di socio accomandante -. Questa forma societaria è ideale per situazioni in cui alcuni soci desiderano investire senza essere coinvolti nell’attività operativa.  Società semplice (S.S.) Di nome e di fatto! L’oggetto di una società semplice è un’attività economica non commerciale e come anticipato sopra, non è previsto il capitale minimo. La società prevede invece la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, ma non è previsto il fallimento. La società semplice è caratterizzata dalla sua flessibilità e semplicità strutturale. Può essere costituita per svolgere attività agricole, professionali o di gestione di patrimoni immobiliari o mobiliari. Una delle sue principali caratteristiche è che tutti i soci sono amministratori, a meno che lo statuto non stabilisca diversamente. Questa forma societaria è particolarmente adatta per piccole attività gestite da un gruppo di professionisti o familiari. Le decisioni dei soci possono essere prese anche informalmente senza la necessità di convocare un’assemblea dei soci. Obbligo di redigere un rendiconto annuale: si tratta di un vero e proprio bilancio che tuttavia non è reso pubblico come invece è richiesto alle società di capitali. La tassazione fa riferimento ai soci, cioè alla parte di reddito prodotto e proporzionale alla quota di capitale che i soci hanno conferito. SOCIETA’ DI CAPITALI Nelle società di capitali, la personalità giuridica non combacia con i soci, ma con la società stessa. In questo caso, infatti, non è più il singolo socio ad essere titolare di diritti, doveri e obblighi ma sarà la società stessa. La società avrà quindi un suo capitale e in caso di inadempienza sarà questa a rispondere nei confronti di terzi. Rientrano in queste tipologie di società:  Società a responsabilità limitata (S.R.L.) La SRL è tra le forme giuridiche più utilizzate per attività commerciali. Negli ultimi anni, infatti, la società si è trasformata in un modello adatto non solo alle grandi imprese, ma anche per quelle dalle dimensioni più piccole. In questo caso la società ( come anticipa il nome ) risponde limitatamente al suo capitale sociale. Solo l’organo amministrativo potrebbe essere responsabile personalmente, nell’eventualità abbia commesso irregolarità o malagestio nello svolgimento del proprio incarico. In sostanza per scegliere questa forma societaria occorre sapere che: • La società ha una sua personalità giuridica • Ha Autonomia patrimoniale perfetta • L’amministratore può anche non essere socio della società, in tal caso, il socio concorrere solamente alla nomina dell’organo amministrativo esprimendo il proprio voto in assemblea. • Le decisioni riservate ai soci, sono solo quelle straordinarie e non ricorrenti nell’attività svolta, vengono prese collegialmente esercitando il diritto di voto che è proporzionale alla partecipazione al capitale. • La quota è trasferibile sia per atto tra vivi che in caso di morte a titolo gratuito – donazione – che oneroso, senza modificare il contratto della società. • In base alle quote o azioni sottoscritte i soci si dividono gli utili e votano in assemblea, a meno che nello statuto siano previsti diritti particolari per uno o più soci. • A questa forma societaria sono applicabili le norme del revisore legale da nominarsi in base al verificarsi di determinate condizioni.(4-4-20) Società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.) Questo tipo di società è la più giovane rispetto alle altre, essendo stata introdotta dal legislatore nel 2012 per favorire la crescita dell’imprenditoria. A differenza della S.R.L., per la società a responsabilità limitata semplificata il tetto massimo è di 9.999,99 euro e quello minimo di 1 euro, da versare in fase di costituzione della società. Ma le differenze non finiscono qui:  Presenza di un modello standard di statuto non modificabile  No sconti fiscali sulle spese di gestione della società  L’abbattimento dei costi notarili  Gli unici soci previsti sono persone fisiche  Società per azioni (S.P.A.) L’obiettivo delle SPA sono i grandi investimenti, la velocità di cessione delle azioni, la possibilità di maggior flessibilità di apertura per la raccolta di capitale di terzi. Il capitale minimo per aprire questo tipo di società è di 50.000 euro. Anche in questo caso, le caratteristiche della forma societaria saranno: • Personalità giuridica • Autonomia patrimoniale perfetta • Responsabilità dei soci limitata • Capitale diviso in azioni In più, le società per azioni si possono suddividere in modello chiuso o modello aperto, a seconda che facciano ricorso o meno al mercato dei capitali di rischio. Ultimo ma non meno importante, possono scegliere se essere quotate o meno in borsa. Questa forma societaria è soggetta agli obblighi di nomina del collegio sindacale o sindaco unico ed alla revisione contabile: tale attività può essere svolta da un unico soggetto o da due soggetti diversi. Le azioni possono essere emesse sul mercato finanziario. La vendita di azioni è regolamentata dalla CONSOB, l’ente di vigilanza dei mercati finanziari. • Nella s.p.a. vi è una separazione netta tra proprietà e amministrazione, e per questo la legge prevede, tra l’altro, un organo obbligatorio di controllo sulla regolarità della gestione e sulla contabilità (collegio sindacale).  Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.) Le S.a.p.A. sono caratterizzate dalla presenza di due categorie di soci: gli accomandanti, i cui poteri di gestione sono limitati alla quota di capitale versata, e gli accomandatari, che partecipano attivamente alla gestione. Questa forma societaria offre una maggiore flessibilità nella struttura organizzativa e una protezione del capitale personale dei soci accomandanti. Ci sono inoltre altre forme societarie:  Società cooperative Le società cooperative si distinguono per i loro obiettivi mutualistici, dove un gruppo di persone si unisce per ottenere vantaggi comuni. Esistono diverse tipologie di cooperative, tra cui le cooperative agricole, edilizie, sociali, di credito e di consumo. Le cooperative agricole mirano a sostenere gli agricoltori nella produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli, mentre le cooperative edilizie si concentrano sulla costruzione e gestione di immobili. Le cooperative sociali forniscono servizi a vantaggio della comunità, mentre le cooperative di credito offrono servizi finanziari ai soci. Le cooperative di consumo consentono ai soci di acquistare beni e servizi a prezzi più convenienti rispetto al mercato. Le società cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico. La loro caratteristica è quella della prevalenza delle finalità mutualistiche nello svolgimento dell’attività, (offrire ai propri soci condizioni di lavoro, prodotti e servizi migliori rispetto a quelli di mercato) e non quella della distribuzione degli utili, che ha carattere secondario. Si dividono in due categorie: • a) a mutualità prevalente, che svolgono la loro attività prevalentemente a favore dei soci oppure ricevono da questi la maggior parte dei beni e servizi necessari per l’attività sociale e sono le uniche a poter godere delle agevolazioni fiscali; • b) quelle che non hanno questa caratteristica. Le agevolazioni fiscali sono riservate esclusivamente alle cooperative a mutualità prevalente. Caratteristiche: • Nello statuto possono essere adottate le norme sulla s.r.l. o quelle sulla s.p.a., fatta eccezione per alcuni aspetti espressamente regolati dalla legge. • La società si costituisce con atto pubblico con almeno 9 soci. Può essere costituita con un numero di 3 soci solo se questi sono persone fisiche e si adottano le norme della s.r.l.. • Il capitale delle società cooperative è variabile e il valore delle quote o delle azioni può andare da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. In ogni caso nessun socio non può avere quote o azioni per un valore superiore a 100 mila euro. • L’ingresso di nuovi soci può avvenire in qualsiasi momento e senza particolari formalità, salva l’approvazione da parte dell’organo amministrativo, che deve verificare la presenza dei requisiti previsti dallo statuto. • Nell’assemblea, i soci non votano in base al capitale sottoscritto ma ogni socio ha un solo voto, salvo casi particolari. • Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, come nelle società di capitali. • Per quanto riguarda l’amministrazione e il controllo della società, vengono applicate le norme dettate per le società di capitali. • La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori. • Alle cooperative a mutualità prevalente è limitata la ripartizione degli utili, è vietata la ripartizione delle riserve tra i soci cooperatori, in caso di scioglimento il patrimonio della cooperativa viene devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. • Tutte le cooperative devono iscriversi all’Albo delle società cooperative appositamente istituito presso le Camere di Commercio e la prefettura. • Si possono ottenere agevolazioni di natura creditizia, finanziaria e previdenziale e vantaggi fiscali, contributi regionali a condizioni favorevoli, contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. • Sono soggette al controllo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico salvo che non si iscrivano ad associazioni giuridicamente riconosciute, in questo caso le ispezioni sono a carico delle stesse associazioni.  Consorzio I consorzi sono forme di collaborazione tra più società che decidono di unirsi per perseguire interessi economici comuni. Queste imprese condividono risorse e competenze al fine di raggiungere obiettivi condivisi. I consorzi possono operare in diversi settori e hanno lo scopo di ottimizzare le risorse e promuovere la crescita economica attraverso la collaborazione tra imprese.  Startup innovative Le startup innovative rappresentano una particolare tipologia di società che si caratterizzano per la produzione e vendita di beni o servizi innovativi. Per essere considerate innovative e accedere a finanziamenti dedicati, le startup devono soddisfare determinati requisiti, come l’investimento in ricerca e sviluppo, l’utilizzo di personale qualificato e il possesso di brevetti o invenzioni industriali. Le startup innovative offrono numerosi benefici, inclusi incentivi fiscali e accesso a programmi di supporto e finanziamento. Iter per aprire una società in Italia Il processo per aprire una società fermo restando quanto già detto in precedenza in merito alla ditta individuale in Italia richiede il superamento di diversi passaggi fondamentali, che si possono sinteticamente così riassumere : 1. Analisi dell’attività da svolgere per meglio identificare “veste giuridica” da utilizzare – ditta individuale o società nelle forme precedentemente indicate – 2. Costituzione della Società – E’ l’atto con cui nasce la società che coinvolge la definizione della forma giuridica, la redazione dello statuto e l’assegnazione di un nome aziendale unico. E’ in questa fase che bisogna valutare attentamente le clausole dei rapporti tra i soci per i loro diritti e doveri, stabilire le modalità di funzionamento della società. Vi è comunque la possibilità di modificare i patti contenuti nello statuto, anche successivamente e durante il funzionamento della società. 3. Ottenimento della Partita IVA: Successivamente, è necessario richiedere l’attribuzione della Partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, che identifica univocamente l’azienda ai fini fiscali. 4. Versamento del capitale sociale: Una volta definita la forma societaria e redatto l’atto costitutivo, è necessario procedere al versamento del capitale sociale, secondo quanto stabilito dalla legge per ciascuna forma societaria. 5. Registrazione presso il Registro delle Imprese: Dopo aver completato i passaggi precedenti, la società deve essere registrata presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente, che conferisce personalità giuridica all’azienda. 6. Comunicazione dell’inizio dell’attività (SCIA): Infine, prima di avviare effettivamente l’attività, è obbligatoria la comunicazione dell’inizio dell’attività mediante la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso gli enti competenti (Comuni).